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sabato 4 febbraio 2012

L’Imu : la nuova tassa sulla casa


A cura di Massimiliano Casto
Questa nuova imposta sugli immobili è stata introdotta dall’art. 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 cd. Decreto Monti o Salva Italia ha mandato in pensione la vecchia Ici . Cerchiamo di fare chiarezza in alcuni punti importanti per un corretto adempimento.
Chi paga l’IMU L’IMU (imposta Municipale Unica) è a carico dei soggetti residenti in Italia possessori di abitazioni dove per possesso deve intendersi quello previsto nell’accezione prevista dal D.lgs n. 23 del 2011, articolo 8 e 9 mentre per la base imponibile resta invariata quella prevista dall’ICI.
Scadenza IMU L’IMU avrà le stesse scadenze di versamento che abbiamo avuto per l’ICI con un acconto a giugno 2012 ed un saldo a dicembre 2012.
Le aliquote Imu e il calcolo
Ogni Comune avrà la facoltà di aumentare o diminuire le aliquote, fino ad un massimo del 2 per mille sulla prima casa e massimo del 3 per mille sulla seconda casa.
Il sistema di calcolo applica le seguenti variabili:
a) aliquota per la prima casa 4 per mille (0,4%);
b) aliquota per la seconda casa 7,6 per mille (0,76%);
c) rivalutazione della rendita catastale del 5%;
d) detrazione di € 200 per la prima casa;
d) detrazione di € 50 per ogni figlio di età fino a 26 anni convivente nella prima casa fino al      massimo di € 400,00 (valevole solo per gli anni 2012- 2013);
e) applicazione dei seguenti moltiplicatori, in funzione della categoria catastale:
cat. A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
cat. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
cat. A/10, D/5 moltiplicatore 80
cat. D moltiplicatore 60 (65 dal 1.1.2013)
cat. C/1 moltiplicatore 55

Le detrazioni
L'Imu permette di detrarre 50 euro a figlio di età fino a 26 anni convivente nella prima casa fino al      massimo di € 400,00. Pertanto il sistema di detrazione dell'Imu, oltre alla detrazione base di 200 euro, si aggiungono queste 50 euro per figlio, non necessariamente a carico, ma che deve risiedere nello stesso immobile di cui si chiede la detrazione, fino ad un massimo di 600 euro, soglia oltre la quale non può più esistere nessuna detrazione.
Come si versa l’IMU Rispetto alle modalità di versamento l’IMU si verserà con il modello F24 presso gli uffici postali o in banca e con dei codici tributo che ad oggi non sono ancora disponibili.

Le novità sulla detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione

A cura di Massimiliano Casto
La manovra Monti ha apportato alcune modifiche alla detrazione Irpef del 36% per le spese di recupero edilizio. Tale agevolazione sembrava dover scomparire entro il 2012 ma il governo Monti con il DLgs 201/2011 ha inserito il beneficio nel Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) e dunque, non avrà più scadenza.
In linea di principio i criteri della detrazione sono rimasti invariati: dall'imposta lorda Irpef continua a detrarsi il 36% delle spese documentate, fino ad un tetto massimo di 48.000 mila euro per unità immobiliare. L'importo da detrarre è suddiviso in 10 quote annuali di valore costante.
La detrazione del 36% viene estesa a tutte le parti condominiali, quella del 55% ingloba anche le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali.
I lavori che permettono la detrazione:
La manovra Monti, non ha modificato le diverse tipologie di lavori oggetto del beneficio. Invece potranno beneficiarne gli immobili danneggiati a causa di disastri naturali, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale. In questo caso possono far parte della detrazione tutti gli interventi  necessari alla ricostruzione e al ripristino dell'immobile danneggiato.
L'agevolazione è sempre possibile per gli interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia di singoli appartamenti e di immobili condominiali. Gli interventi, invece, di manutenzione ordinaria godono dei benefici solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali.
Sono sempre inclusi gli altri interventi: realizzazione di autorimesse o posti auto purché di pertinenza, eliminazione delle barriere architettoniche, misure volte al conseguimento del risparmio energetico, ma anche gli interventi antisismici, di miglioramento statico, di bonifica dall'amianto e tutti quelli per la sicurezza domestica.
Gli adempimenti
Per quanto riguarda gli adempimenti da compiere per usufruire dell'agevolazione, rimangono invariati. Particolare attenzione deve essere fatta per i documenti da conservare, al fatto che è stata eliminata la comunicazione al Centro Operativo di Pescara e all'indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi. Un novità consiste nel fatto che è stato eliminato dell'obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera.
Le spese per la riqualificazione energetica
La detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica viene prorogata fino al 31 dicembre 2012, per poi diventare anch'essa strutturale ma nella misura del 36%.
A partire, dal 1° gennaio 2013 l'agevolazione fiscale per la riqualificazione del patrimonio edilizio passa al 36% e entra a regime. Tale detrazione è permessa per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Interventi che possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
Cosa succede in caso di cessione dell'unità immobiliare
In caso di vendita dell'unità immobiliare il nuovo articolo 16 bis stabilisce che la detrazione non utilizzata venga trasferita in tutto o in parte - e per i successivi periodi d'imposta - all'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.

sabato 28 gennaio 2012

L'assicurazione contro gli infortuni domestici: c'è tempo fino al 31 gennaio

assicurazione casalinghe 300x222 Si avvicina la scadenza per lassicurazione Inail delle casalinghe  A cura di Massimiliano Casto
Il prossimo 31 gennaio scade il versamento del premio assicurativo per l'assicurazione contro gli infortuni domestici per l'anno 2012. Analizziamo il funzionamento dell'assicurazione e soprattutto vediamo nel dettaglio come bisogna procedere per essere in regola con questo adempimento. 

Chi si deve assicurare: Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
Come ci si assicura:
Prima iscrizione
Ritirare il conto corrente (intestato all'Inail Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma) presso gli Uffici Postali, le Sedi Inail, le Associazioni di categoria. Compilare attentamente il bollettino facendo attenzione ai dati anagrafici ed al codice fiscale.
L'importo da versare, anche per il 2012, ammonta a € 12,91 ed è necessario conservare la ricevuta perché potrà essere utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi. Infatti il premio Inail è deducibile ai fini fiscali.

Rinnovo iscrizione
Coloro che si sono già iscritti negli anni scorsi, hanno già ricevuto dall'Inail, il conto corrente precompilato con i dati della casalinga e l’importo da versare entro il 31 gennaio.
Coloro che non hanno ricevuto il bollettino precompilato, dovranno utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi Inail, le Associazioni di categoria e Patronati.


Come si effettua il pagamento :  
È possibile effettuare il pagamento del premio assicurativo per vita telematica "online" attraverso il servizio di c/c online (home banking) e, per i titolari di carta di credito VISA o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta.

Richiesta online del bollettino di versamento:
È possibile richiedere il bollettino online. Tale funzione potrà essere utilizzata sia da coloro che non hanno ricevuto il bollettino di pagamento al proprio domicilio o lo hanno smarrito e sia da coloro che devono effettuare la prima iscrizione. Per poter procedere con la richiesta è necessaria la registrazione al portale Inail indicando il profilo "Cittadino".

Chi è esonerato dal versamento del premio:
Il premio è a carico dello Stato se la casalinga ha avuto un reddito 2010 che non supera i 4.648,11 Euro o se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro.
I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato:

  • in caso di prima iscrizione devono compilare il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero. Tale modello è anche reperibile presso le Associazioni delle casalinghe, i Patronati, le Sedi INAIL e, una volta compilato, può essere consegnato agli stessi.
  • per gli anni successivi alla prima iscrizione:
    • se rientrano nei limiti di reddito restano automaticamente assicurati senza effettuare nessuna comunicazione
    • se superano i limiti di reddito devono pagare il premio di 12,91 euro entro il 31 gennaio

giovedì 19 gennaio 2012

Le limitazioni all'uso del denaro contante dopo la manovra Monti

La manovra Monti - approvata a fine dicembre - ha rivoluzionato l’uso del denaro contante da utilizzare nelle transazioni giornaliere introducendo la “tracciabilità dei pagamenti”. Secondo il governo, sarà uno strumento indispensabile nella lotta all’evasione fiscale. Tali disposizioni sull’utilizzo di denaro contante, assegni, titoli e libretti al portatore, prevedono infatti l’obbligo di utilizzare sistemi di pagamento tracciabili per acquisti superiori ai 1000 euro.
Le nuove regole sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012. Analizziamo nel dettaglio cosa è cambiato e come dobbiamo comportarci con queste nuove disposizioni destinate a turbare la serenità delle famiglie e soprattutto dei pensionati.
I nuovi limiti di trasferimento del denaro: E' vietato il trasferimento di denaro contante - o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera - effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può essere effettuato solamente tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane.
Il divieto per importi pari o superiori a 1.000,00 euro comporta che i contanti possano essere usati fino all’importo di euro 999,99. E considerato che il limite riguarda i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo, ne consegue che il divieto si applica anche a donazioni, lasciti ereditari, prestiti tra amici. Superata la soglia dei 999,99, non può più essere utilizzato il contante, ma solo mezzi tracciati da intermediari autorizzati, quali assegni, bonifici, RID.
Gli assegni bancari e i libretti: Gli assegni bancari, postali, circolari, vaglia postali e cambiari, emessi per importi pari o superiori ad € 1.000 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (ad es. a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o alle Poste.
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 1.000,00. Nessun limite è invece imposto ai prelevamenti o versamenti sui propri conti presso gli sportelli bancari o postali.
Il pagamento delle pensioni: La riscossione della pensione può avvenire in due modi: aprendo in conto corrente oppure utilizzando una carta di debito.
Infatti, chi non vuole sostenere i costi di un conto corrente può ricorrere alla Insp card, una carta prepagata che l'istituto pensionistico ha realizzato insieme a Poste Italiane: consente l’accredito della pensione, di versare denaro e ritirare i contanti nei Postamat e in tutti i bancomat del circuito Cirrus Maestro. Inoltre con la card possono essere effettuati pagamenti nei negozi. Non sono previsti costi di gestione e non sono applicate imposte di bollo.
Per ottenerla è sufficiente rivolgersi all'ufficio postale dove si riscuote abitualmente la pensione. Si riceverà la carta e i codici, direttamente a casa; a quel punto non resterà che tornare alle Poste per chiederne l'attivazione.
Le sanzioni previste: La sanzione amministrativa pecuniaria applicabile va dall’1% al 40% dell’importo trasferito. La sanzione amministrativa pecuniaria minima è di 3.000,00 euro.
Va segnalato che, in caso di sanzioni per violazioni di tali norme, chi ha commesso l’illecito ha la possibilità di aderire, entro 60 giorni, al pagamento ridotto della sanzione tramite l’oblazione, che consiste nel pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.
    A cura di MASSIMILIANO CASTO – Tributarista e Consulente del Lavoro

Il decreto Monti “Salva Italia”: ecco cosa cambia per i cittadini

Tra polemiche e contestazioni è entrato in vigore il decreto Monti denominato dallo stesso presidente del consiglio Salva Italia. Analizziamo alcuni aspetti del decreto che indubbiamente incideranno nel bilancio familiare degli italiani e che ne cambierà stili di vita.
Auto di lusso, arriva il super prelievo: in arrivo un super-prelievo su auto di lusso, aerei ed elicotteri e saranno sottoposte a tassazione anche le imbarcazioni. La tassa sul lusso è prevista soprattutto per le auto più potenti: A decorrere dal 1° gennaio 2012  per le autovetture è dovuta un’addizionale erariale della tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 170 chilowatt (231 hp), da versare alle entrate del bilancio dello Stato
Buoni e libretti postali: I Buoni fruttiferi postali saranno tassati dello 0,1% nel 2012 e dello 0,15% a partire dal 2013. Secondo la norma i Buoni saranno tassati alla scadenza con l'applicazione dell'aliquota sul valore dello strumento finanziario relativamente a ogni anno. E’ anche prevista una imposta di bollo per gli investimenti che non necessitano di un deposito titoli come fondi, polizze, libretti postali. Va comunque chiarito che i buoni, libretti di risparmio, conti correnti postali e conti bancari potranno beneficiare di un’esenzione dall’imposta di bollo per le giacenze al di sotto dei 5.000 euro.
Detrazione fiscale del 36%: La detrazione per le ristrutturazioni edilizie diventa permanente. Restano confermati la percentuale di detrazione del 36%, il tetto massimo di 48.000 euro per unità immobiliare e la ripartizione della detrazione in 10 rate annuali. Agli interventi detraibili già previsti dalla normativa vigente, si aggiungono quelli per la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali. Quest’ultima possibilità, nel DL consentita dal 1° gennaio 2012 in presenza della dichiarazione dello stato di emergenza, nel maxiemendamento è prevista anche se lo stato di emergenza è stato dichiarato prima del 1° gennaio 2012. Altra novità è l’estensione del bonus a tutti gli interventi sulle parti comuni degli edifici, indicate all’articolo 1117 del Codice civile, e non solo quelle indicate all’art. 1117 n. 1, aggiungendo quindi alloggio del portiere, locali comuni, ascensori, acquedotti, fognature, ecc.


Detrazione fiscale del 55%: La detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici viene prorogata fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni. Dal 1° gennaio 2013 la percentuale scenderà al 36% e l’agevolazione sarà disciplinata dal nuovo articolo 16-bis aggiunto dalla Manovra al Tuir, assimilandola quindi a quella per le ristrutturazioni. Il maxiemendamento ha aggiunto agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.


Imposte sulla casa: La manovra ha anticipato l’entrata in scena dell’Imu, imposta municipale unica che, come previsto dal decreto sul federalismo fiscale, sostituirà l’Ici. Dal primo gennaio 2012 il tributo dovrà essere pagato anche sulla prima casa con un’aliquota dello 0,4%, ma si potrà beneficiare di una detrazione fino a 400 euro in base al numero di figli a carico, con lo sconto di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, per il pagamento della tassa sulla prima casa. L'importo massimo di detrazione non può superare i 400 euro. I Comuni possono inoltre prevedere aggiustamenti in aumento o diminuzione fino allo 0,2%. L'aliquota sulle seconde case e sugli edifici a destinazione diversa da quella residenziale, è stata fissata invece allo 0,76%, ma i Comuni hanno un margine di manovra dello 0,3%. Saranno inoltre rivalutati i valori catastali, facendo aumentare del 60% circa la base imponibile su cui calcolare il tributo.


ISEE: si riscrive l'Isee, stabilendo che l'erogazione dei servizi sociali sia parametrata non più solo sul reddito dichiarato, ma anche sul patrimonio disponibile e sul numero di figli a carico. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri verranno stabiliti i criteri per rideterminare l’Indicatore della situazione economica equivalente, ossia l’Isee. Tale decreto, dovrà essere adottato  entro il 31 maggio 2012, tenendo in conto gli altri criteri per computare il reddito e il patrimonio della famiglia. Nel decreto verranno indicate anche le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché  i servizi assistenziali a cui non si potrà più accedere, a partire dall’1 gennaio 2013


Iva: Dal primo ottobre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21% sono incrementate di 2 punti..


Prescrizione anticipata della lira: Le banconote, i
biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata per essere riassegnate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
Pensioni, arriva la stretta: estensione del metodo contributivo a tutti i lavoratori, aumento dell'età di vecchiaia per le donne del settore privato (62 anni, con una fascia di flessibilità di uscita fino a 70 anni), abolizione delle quote e delle finestre mobili (e assorbimento di questi periodi nell'età effettiva di pensionamento), aumento delle aliquote sugli autonomi ma soprattutto una vera e propria stangata sulle pensioni di anzianità. Nel 2018 l'età minime per accedere al pensionamento sarà a 66 anni. A queste misure si aggiunge un blocco della rivalutazione delle pensioni rispetto all'inflazione per il biennio 2012-2013 con l'esclusione dei trattamenti al minimo (467 euro al mese nel 2011). Grazie poi alle risorse che arrivano dalla nuova tassazione dei capitali scudati è stato possibile rivalutare anche le pensioni tra i 467 euro e le pensioni al doppio del minimo. Per l'anzianità, 41 anni e un mese per le donne. Per gli uomini, l'anzianità si acquisisce con 42 anni e un mese. Queste norme entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. Si potrà andare in pensione prima, pagando però una piccola penale.
Scudo fiscale, più tasse: Istituito un prelievo una tantum, cioè il pagamento di una imposta dell'1,5%, per i capitali fatti rientrare in Italia con il cosiddetto scudo fiscale. Secondo il decreto questo intervento ha valore di giustizia e di contributo al sacrificio.
Super Inps: Addio definitivo all’Enpals e all’Inpdap. Questi istituti di previdenza saranno accorpati all’Inps. Di fatto, saranno trasferiti all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sia il personale che le risorse finanziarie.
TARSU Tassa Rifiuti arriva il Res: Dal 1° gennaio 2013 anche il tributo sul smaltimento dei rifiuti si veste di nuovo. Viene introdotto il tributo comunale sui servizi indivisibili comunale  dei rifiuti, il Res. Il tributo andrà calcolato sull’80% della superficie catastale del  locale o area scoperta. La tariffa prevede un aumento di 0,30 centesimi di euro per metro quadro, aumentato a 40 in base alla tipologia di immobile o alla zona in cui si trova,  a copertura dei costi per i servizi indivisibili. I Comuni  possono anche applicare riduzioni tariffarie, fino a un massimo del 30%, nei casi di abitazioni con un unico occupante, per chi risiede all’estero più di sei mesi all’anno, per i fabbricati rurali a uso abitativo, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.


Tracciabilità: Fissato a mille euro il limite oltre il quale non sarà possibile effettuare transazioni in denaro contante, ma sarà necessario ricorrere a strumenti di pagamento tracciabili. Fino al 31 gennaio 2012 è comunque previsto un regime di tolleranza. La norma, pertanto, serve a favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione e sarà accompagnata anche dall'introduzione di un regime tributario premiale per chi invia tutti i propri dati all'agenzia delle Entrate attraverso canali telematici. Le imprese che rispetteranno queste regole, aprendo di fatto alla trasparenza i propri conti, potranno applicare gli attuali «regimi speciali» e godrebbero anche di qualche agevolazione negli accertamenti attraverso gli studi di settore. La soglia è abbassata a 500 euro per i pagamenti effettuati da pubbliche amministrazioni per stipendi e prestazioni d’opera.
              A cura di Massimiliano Casto – Tributarista Consulente del lavoro




venerdì 23 dicembre 2011

Scadenza dell'acconto Iva 2011 entro il 27 dicembre 2011


Tutti i soggetti titolari di partita IVA, che effettuano le liquidazioni ed il relativo versamento Iva sia con cadenza mensile che trimestrale, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva per l’anno 2011 entro martedì 27 dicembre 2011.
L'acconto, qualora risulti di importo inferiore a € 103,29, non è dovuto. Per effettuare il versamento deve essere utilizzato il modello di pagamento F24, indicando alternativamente uno dei seguenti codici tributo: 6013 per chi versa l’Iva mensilmente, altrimenti il codice è 6035 per chi la versa ogni tre mesi.
Per determinare la base per applicazione dell’acconto dell’88 per cento, il contribuente ha a disposizione tre modalità alternative di calcolo, cioè:  il metodo storico; il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate.
E' opportuno ricordare che, la sanzione amministrativa per omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’acconto I.V.A. è stabilita nella misura del 30 per cento dell’importo non versato o versato in parte (articolo 13, co. 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997).
E' comunque possibile pagare con il ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza, applicando la sanzione del 3 per cento, pari ad 1/10 del 30 per cento dell’imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta; entro 1 anno dalla scadenza, applicando la sanzione del 3,75 per cento, pari ad 1/8 del 30 per cento dell’imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta.
              a cura di MASSIMILIANO CASTO  - Tributarista Consulente del Lavoro

martedì 13 dicembre 2011

Saldo ICI: il 16 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo 2011

Scade il 16 dicembre il termine ultimo per il pagamento del saldo Ici 2011, pari al 50% dell'imposta dovuta. Entro tale data, chi è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, deve versare la seconda rata a saldo dell'Ici dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata. A meno che il contribuente si sia avvalso della facoltà di versare - entro il 16 giugno scorso - l'imposta dovuta in unica soluzione, tutti sono obbligati al versamento. Va tuttavia tenuto presente che:
  • il Comune, in virtù della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 - D.Lgs. n. 446/97, può consentire il versamento dell’intero importo dovuto in un’unica soluzione entro il 16.12.2011 senza applicazione di interessi;
  • la stessa possibilità (unica soluzione a dicembre) è riconosciuta anche alle persone fisiche residenti all’estero, con applicazione degli interessi del 3%.
Chi è obbligato. Sono obbligati al versamento, tutti i proprietari e i titolari di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Ancora per quest’anno non sono tenuti al pagamento dell'imposta i titolari degli immobili adibiti ad abitazione principale.
Quanto si paga. L’importo da versare è lo stesso pagato a titolo di acconto il 16 giugno, salvo eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno (alienazioni, acquisti, cessioni di case-abitazioni, ville, opifici, garage, etc. e tutte le categorie catastali), mentre il saldo ICI andrà versato entro il 16 dicembre e sempre che non si sia optato per il versamento in un’unica soluzione.

Come si calcola la base imponibile

Per calcolare la base imponibile è necessario conoscere la rendita catastale dell’immobile rilevabile da visure o certificati catastali. Si evidenzia che, in generale, la rendita catastale rilevante ai fini Ici è quella risultante al primo gennaio 2011; eventuali variazioni della stessa verificatesi successivamente a tale data avranno effetto per il calcolo dell’Ici dovuta per l’anno successivo.
La base imponibile Ici è determinata utilizzando metodologie diverse a seconda della tipologia di fabbricato:

FABBRICATI
Iscritti in catasto
rendita catastale  x  1,05  x100 se categoria A, C
50 se categoria A/10
140 se categoria B
34 se categoria C/1
50 se categoria D con rendita
TERRENI AGRICOLI
reddito dominicale rivalutato del 25%x 75
AREE FABBRICABILI
valore venale in comune commercio al 1° gennaio del’anno di imposizione


Inoltre è utile evidenziare che l'imposta è dovuta da questi soggetti per anno solare proporzionalmente alla quota di possesso dell'immobile e in relazione ai mesi dell'anno per i quali il bene è stato posseduto. Se il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, il mese è computato per intero.

Chi è esonerato dal versamento
Per il 2011 i soggetti esonerati al pagamento sono coloro i quali adibiscono la casa ad abitazione principale ad eccezione delle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ossia immobili di lusso, ville e castelli.
Come si versa
L'Ici deve essere corrisposta mediante versamento diretto agli agenti della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune, al concessionario al quale è stato affidato l'incarico o su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria, a seconda delle scelte fatte dall'ente. Può essere anche utilizzato il modello F24. I codici tributi da utilizzare per il versamento con modello F24 sono
3901: Imposta comunale sugli immobili per l’abitazione principale;
3902: Imposta comunale sugli immobili per i terreni agricoli;
3903: Imposta comunale sugli immobili per le aree  fabbricabili;
3904:          Imposta comunale sugli immobili  per gli altri fabbricati.
Informazioni utili ai contribuenti
  • se gli immobili sono posseduti da più soggetti, ogni singolo comproprietario è tenuto al versamento dell’imposta per la propria parte;
  • i soggetti che detengono più immobili ubicati nello stesso Comune, devono effettuare un unico versamento; se ubicati in Comuni diversi, devono effettuare più versamenti separati, uno per ogni Comune di ubicazione degli immobili.
 A cura di Massimiliano Casto - Tributarista e Consulente del Lavoro

lunedì 8 agosto 2011

Mini Guida alle agevolazioni fiscali sul risparmio enegetico

Il Governo ha prorogato al 31 dicembre 2011 gli incentivi per il risparmio energetico negli edifici, ma con una nuova procedura che prevede il rimborso fiscale - derivante dalla detrazione del 55% delle spese effettuate - distribuito in 10 anni, anziché in 5. Ma ecco quali sono i lavori per i quali beneficiare della detrazione:
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici; tra le spese detraibili rientrano la fornitura e posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche ed elettroniche, oltre alle opere idrauliche e murarie necessarie a realizzare l'impianto;
  • interventi sulle pareti, solai e coperture che delimitano il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati; sono compresi gli interventi sul tetto, cioè quelli che, in assoluto, consentono il maggior risparmio energetico;
  • sostituzione di vetri e infissi; tra le spese detraibili rientrano quelle per tutte le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione del calore, come tapparelle, imposte e persiane;
  • impianti di riscaldamento: sostituzione, integrale o parziale, dei sistemi di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione o con impianti di riscaldamento che sfruttino pompe di calore ad alta efficienza oppure impianti geotermici; non sono detraibili le spese per la posa di impianti in edifici che ne erano sprovvisti;
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:

·         l’intervento deve configurarsi come sostituzione totale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione.
·        le pompe di calore oggetto di istallazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09;
·        qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
  • asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), nella quale si dichiara che la pompa di calore assicura un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all’allegato I del “decreto edifici” ed inoltre che il sistema di distribuzione è equilibrato e messo a punto in relazione alla portata;
  • in alternativa, nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti
IL PAGAMENTO
I pagamenti devono essere eseguiti tramite un bonifico postale o bancario, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a cui il versamento è destinato. Entro 60 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'Enea una copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una copia della scheda informativa. Tale Ente, sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico, svolge solo un ruolo di raccolta e monitoraggio dei dati, quindi non può approvare o rigettare le domande.
 Massimiliano Casto – Tributarista Consulente del Lavoro

martedì 3 maggio 2011

Inps: continua la caccia ai falsi invalidi


Con una recente messaggio, l’Inps ha definito le nuove modalità operative per procedere ad accertamenti sanitari sulle persone che percepiscono pensioni d’invalidità “a scadenza”- cioè a tempo determinato ma rinnovabili previa visita d’accertamento -  al fine di verificare l’effettiva sussistenza dell’invalidità stessa. Per l’anno 2011,  questi accertamenti saranno oltre 250 mila. Saranno “sotto la lente di ingrandimento” i titolari di prestazioni economiche di invalidità civile, cecità civile, sordità civile con scadenza compresa tra il primo luglio 2011 e il 31 dicembre 2011. Questi pensionati saranno chiamati dall’Istituto a visita diretta prima della scadenza della prestazione stessa, per essere sottoposti a verifica straordinaria: rimarranno esclusi solo coloro che risiedono in Valle d’Aosta e nelle province di Trento e Bolzano, dove i controlli straordinari vengono effettuati secondo discipline diverse. L’Inps stessa riconosce che, allo stato attuale, le loro procedure operative evidenziano una situazione di diffusa criticità - con particolare riguardo ai tempi di definizione delle revisioni - derivante soprattutto dal diversificato utilizzo a livello territoriale delle procedure telematiche da parte delle ASL. Da tale situazione derivano dei disservizi per i cittadini interessati, i quali subiscono notevoli disagi, poiché, alla data di scadenza, le prestazioni economiche loro riconosciute vengono immediatamente sospese e tali rimangono finché non sia completato l’intero iter procedurale di revisione. Con queste verifiche straordinarie, l’INPS verificherà solamente l’invalidità civile ma non lo stato di handicap, che rimane a carico delle ASL. Questo significa che, se anche l’handicap è rivedibile, il pensionato dovrà sottoporsi a due visite: una all’Inps e una all’Asl. In occasione di queste verifiche straordinarie, non sarà possibile riconoscere una condizione di invalidità superiore a quella in precedenza determinata. L’Inps auspica -  ma soprattutto se lo augurano tutti i pensionati interessati! - che il completamento del processo informatico, peraltro già avviato, assicuri tempi certi e tempestivi per lo svolgimento di questi accertamenti sanitari, onde evitare che, la mancata verifica sanitaria, sospenda il pagamento della pensione.
Massimiliano Casto – Tributarista Consulente del Lavoro

lunedì 25 aprile 2011

Le novità del modello 730/2011 per i redditi 2010

Tantissimi lavoratori e pensionati, in questi giorni, stanno ricevendo dai datori di lavoro e dagli enti pensionistici il modello CUD 2011, cioè la certificazione dei redditi percepiti nell’anno 2011. La consegna del modello CUD segnala l’inizio del periodo utile alla presentazione della dichiarazione dei redditi - o meglio - del modello 730. E’ opportuno evidenziare che le categorie di lavoratori che possono utilizzare il Mod. 730 sono:
·        pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
·        persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
·        persone impegnate in lavori socialmente utili;
·        lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.
Questi contribuenti possono rivolgersi o al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2011, ovvero ad un CAF - o anche ad un professionista abilitato - esclusivamente nel caso in cui il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2011 e si conoscano i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
Tra l’altro, come ogni anno, l’Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche alle istruzioni operative ed al modello. Tali novità derivano dall’entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nel collegato lavoro nonché nell’ultima legge di stabilità..
Quest’anno, le principali novità contenute nella dichiarazione dei redditi - modello 730/2011 relativo ai redditi dell’anno 2010 sono:
·        l’introduzione di una cedolare secca (imposta sostituiva del 20 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila;
·        l’introduzione di un credito d’imposta previsto a seguito del reintegro delle somme anticipate sui fondi pensione;
·        l’introduzione di un credito d’imposta relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;
·        la proroga dell’agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi;
·        la proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d’imposta entro il limite di 149,5 euro;
·        la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia ;
·        la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti;
·        la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate per le somme percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività oppure per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni.
                            Massimiliano Casto – Tributarista Consulente del Lavoro

Entra in vigore la cedolare secca: cosa cambia per proprietari ed inquilini

Nell’ambito della riforma federalista in materia di tasse e tributi, è appena entrata in vigore una importante novità: la cedolare secca. Si tratta della possibilità di optare per il pagamento di una imposta sostitutiva (del 19 o del 21 per cento) anziché dell’imposta calcolata con le ordinarie aliquote Irpef, che normalmente è più gravosa.
Naturalmente questo nuovo criterio di tassazione è facoltativo: chi opta per la cedolare secca evita di pagare l’imposta di registro e di bollo, che al pari dell’Irpef e delle relative addizionali, vengono così sostituite dalla cedolare.
                                                       
Il costo della cedolare.
Sono previste due aliquote: 21 per cento per i contratti a libero mercato, 19 per i canoni “convenzionali”, concordati in base ad accordi tra le associazioni di inquilini e proprietari, nei comuni ad alta densità abitativa.

I nuovi contratti. Per coloro che registrano un nuovo contratto di locazione, l’opzione per la cedolare verrà esercitata direttamente in fase di registrazione: andrà esplicitamente inserita nel contratto la rinuncia da parte del proprietario a chiedere revisioni del canone, incluse quelle legate all’indice Istat dei prezzi al consumo. Questa clausola, che rappresenta un vantaggio per l’inquilino a fronte del beneficio fiscale riservato al proprietario, è esplicitamente prevista dalla legge ed è inderogabile. Anche se resta possibile optare per la cedolare anche nei casi in cui la registrazione del contratto non è obbligatoria, di fatto questo passaggio diventerà più conveniente grazie alla cancellazione della specifica imposta.

I contratti vecchi. Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore, l’opzione per la cedolare secca dovrà essere comunicata all’inquilino con una raccomandata A.R., nella quale sarà inserita anche la rinuncia agli adeguamenti del canone. Per i contratti già registrati non sarà possibile recuperare le imposte di bollo e di registro già versate.

Contratti in nero e irregolari. Il proprietario che ha in corso comodati fittizi, contratti scritti e non registrati, non scritti e non registrati, oppure registrati ma per un importo inferiore rispetto a quello realmente pagato dall’inquilino, ha 60 giorni di tempo - cioè fino al 6 giugno - per registrare il contratto. Questa scadenza vale anche per tutti i contratti di locazione i cui termini di registrazione scadono a partire dal 7 aprile, ed è stata concessa in modo che i contribuenti conoscano meglio i vantaggi della nuova disciplina della cedolare. Il proprietario che non avrà provveduto in tal senso, sarà obbligato ad applicare un contratto con una durata di 4 anni + 4 e un canone di affitto non superiore al triplo della rendita catastale, con aggiornamento Istat del 75% a partire dal secondo anno.

L'agenzia delle Entrate sta mettendo a punto un software, che sarà disponibile sul sito Internet a giorni, per consentire ai proprietari di immobili dati in locazione di scegliere la tassa piatta (21% per i canoni liberi e 19% per quelli concordati) o la tassazione ordinaria che cresce insieme alle attuali aliquote Irpef..
                           Massimiliano Casto – Tributarista Consulente del Lavoro